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Certificazione energetica negli edifici
Dal 1° luglio 2007 è attivo anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè dall'8 ottobre 2006) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare.
Dal 1° luglio, infatti, è diventata obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile.
Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile.
Dal 1° luglio 2009, invece, l'attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Una volta che l'ufficio sia stato dotato di certificato energetico (o perchè nuovo o perchè venduto successivamente alle date sopra specificate), il certificato dovrà essere messo a disposizione dell'inquilino che prende in affitto l'appartamento.
Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.
Al momento, non essendo state ancora emanate le Linee guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e deve tener conto di particolari procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni, può essere sostituito da quello di "qualificazione energetica", che deve essere predisposto in conformità allo schema allegato al decreto 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato.
Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

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